disavanzo da annullamento e disavanzo da concambio
nell’incorporazione
Cass. 22.11.2000, n. 15093
In tema di fusione di società
per incorporazione, disavanzo da annullamento e disavanzo da concambio sono radicalmente
diversi.
Il disavanzo da annullamento,
che presuppone l'incorporazione di una società (totalmente o parzialmente)
posseduta, esprime la differenza tra il valore netto del patrimonio
dell'incorporata ed il prezzo pagato per l'acquisto delle partecipazioni che lo
rappresentano, annullate per effetto della fusione: la sua utilizzazione è
diretta, pertanto, a "riallineare" il valore contabile del patrimonio
netto dell'incorporata al costo delle partecipazioni, facendo emergere valori
(come quello relativo all'avviamento) che nel bilancio di esercizio
dell'incorporata non erano stati (né potevano essere) considerati.
Il disavanzo da concambio in
caso di incorporazione è dato, invece, dalla differenza tra il capitale della
società incorporante e quello dell'incorporata: esso non è quindi espressivo di
una differenza tra i valori contabili e quelli correnti del patrimonio di
quest'ultima società ed è pertanto evidente che una rivalutazione del
patrimonio dell'incorporata assumerebbe in tal caso un significato del tutto
diverso da quello appena considerato.